Ruolo, funzioni e competenze dell’Organo di vigilanza discendono dagli Impegni volontariamente assunti da Telecom Italia ed approvati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché da diversi provvedimenti emanati da questa nel corso degli anni.
Con l’entrata in vigore del Regolamento di funzionamento del 2016 si accrescono le funzioni dell’OdV, che consolida il proprio ruolo svolto a garanzia della parità di trattamento. Grazie alle nuove competenze ad esso conferite ed alla rilevanza delle attività demandate dal regolatore nazionale l'Organo di vigilanza:
procede alla verifica di eventuali violazioni segnalate o rilevate in autonomia, comunicandole all'Autorità con le modalità ed i tempi previsti dal proprio Regolamento;
supporta i diversi operatori che richiedono un intervento per la risoluzione di controversie di carattere tecnico-operativo sulla fornitura di servizi di accesso alla rete;
svolge, su richiesta dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, specifiche attività di studio ed analisi;
procede al monitoraggio dei KPI di non discriminazione;
invia con cadenza trimestrale all'Agcom e a TIM una relazione sulla propria attività contenente anche le eventuali anomalie riscontrate;
mantiene un costante raccordo internazionale, con la Commissione europea in particolare, e con gli organismi omologhi degli altri Paesi per lo scambio ed il confronto di buone pratiche;
pubblica la Relazione annuale sulle attività svolte ed i risultati conseguiti entro il mese di marzo di ogni anno.
Contesto normativo
In ambito nazionale, è con il Decreto legge n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani), convertito con modificazioni dalla L. 248/2006, che il legislatore nazionale ha introdotto l'art. 14-ter alla L. 287/1990 istitutiva dell’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato con cui si dispone, tra l’altro, che “entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE (gli odierni artt. 101 e 102 del TFUE in materia di intese ed abusi di posizione dominante), le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno le preoccupazioni sugli eventuali profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria”.
Con il citato D.L. n. 223/2006, il legislatore ha esteso la presentazione di impegni anche nell’ambito dei procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, laddove promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Analogamente a quanto avviene in ambito istruttorio presso l’AGCM, anche nel contesto AGCom è prevista la possibilità, per le imprese, di presentare una proposta preliminare di impegni, con la possibilità per l’operatore interessato di essere sentito dal responsabile del procedimento al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto degli impegni stessi.
In tale ambito, la proposta di Impegni formulata dall’operatore deve indicare in dettaglio gli impegni che l’operatore dichiara di assumere ed i relativi tempi di attuazione dovendo, in ogni caso, prevedere la funzione di vigilanza in capo ad una struttura indipendente che, a seconda delle dimensioni dell’impresa e del contenuto degli impegni, può essere appositamente costituita.
Rientra in tale ambito il ruolo pubblicistico che l’Organo di vigilanza ha assunto con la Delibera n. 731/09/CONS che ha trasformato in remedies l’Impegno assunto da Telecom Italia ed approvato dall’Autorità con la Delibera n. 718/08/CONS. In base all’Impegno n. 7 della Delibera n. 718/08/CONS (così modificata dalla Delibera n. 401/22/CONS), l’OdV è un organo interno di TIM ma dotato di autonomia e indipendenza, con il compito di vigilare sulla corretta esecuzione degli Impegni e delle nuove misure volontarie di equivalence proposte da Telecom ed approvate dall’Autorità con la Delibera n. 652/16/CONS, nonché sul rispetto degli obblighi di non discriminazione imposti dall’Autorità in base all’art. 81 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
La funzione di co-vigilanza dell’OdV
L’esperienza europea e nazionale nei settori regolamentati offre, nell’ambito delle decisioni con impegni, un’ampia varietà di esempi di monitoring trustee: sistemi di co-vigilanza pubblico-privato dove le funzioni di monitoraggio sono demandate ad un organo interno all’impresa ma indipendente ed autonomo.
In tale intendimento si colloca l’impegno della costituzione dell’Organo di vigilanza sulla Parità di accesso alla rete approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che, da un lato, ne ha esteso l’ambito di intervento in modo da ricomprendere ogni violazione del rispetto del principio di non discriminazione (si veda, in ultimo, la Delibera n. 348/19/CONS e la stessa Del. 401/22/CONS) e, dall’altro, ne ha consolidato il modello di indipendenza e imparzialità. In tal modo si sono rafforzate le garanzie di terzietà dell’OdV con un ruolo accresciuto dell’AGCom in merito alle nomine dei Componenti, con la separazione funzionale e l’indipendenza del personale dell’Ufficio di Vigilanza, e con l’introduzione di opportune misure che aumentano il grado di partecipazione degli operatori alternativi alle attività dell’Organo.
Ciò prelude ad una configurazione del rapporto tra Autorità e OdV-monitoring trustee, in forza del quale quest’ultimo, per il proprio specifico posizionamento di massima prossimità all’ente vigilato e al tempo stesso per la sua peculiare relazione fiduciaria con l’AGCom che lo ha nominato, può essere destinatario di specifiche deleghe di funzioni da parte dell’autorità amministrativa indipendente nell’esercizio di un’attività di co-vigilanza rinforzata, espressione di una avanzata complementarietà tra poteri e competenze pubblici e privati.